Art. 6.
(Idoneità professionale).

      1. Per l'esercizio dell'attività professionale agromeccanica di cui all'articolo 2, comma 1, le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

          a) svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 1.200 ore complessive in un periodo di due anni, che prevedano l'effettuazione di adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate del settore;

          b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore,

 

Pag. 8

da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;

          c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario in materia inerente l'attività;

          d) svolgimento di un periodo di inserimento presso imprese abilitate del settore non inferiore a:

              1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;

              2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;

              3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque compresi nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

      2. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere b) e d) del comma 1, consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.
      3. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l'identificazione dei diplomi inerenti l'attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono stabiliti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
      4. Ai fini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo, tra le materie fondamentali di insegnamento sono comunque previste le seguenti: elementi di meccanica agraria; legislazione in materia di circolazione stradale delle macchine agricole e operatrici, definite ai sensi degli articoli 57 e 58 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; legislazione in materia di sicurezza del lavoro;

 

Pag. 9

legislazione in materia di uso di carburanti agevolati destinati ad impieghi agricoli; legislazione in materia di utilizzo di fitofarmaci e di tutela della qualità e dell'ambiente; tecniche agronomiche e agromeccaniche; nozioni di gestione aziendale e di modalità di relazione con la clientela.
      5. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale agromeccanica gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati e riconosciuti dagli organi pubblici competenti.